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Modalità di presentazione, scadenza e Soggetti obbligati alla presentazione del MUD 2019

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le regole per la presentazione del MUD relativo all’anno 2018.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 è stato pubblicato il D.P.C.M. 24 dicembre 2018 che contiene il modello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale.

Vengono introdotte alcune limitate modifiche alle informazioni da trasmettere che riguardano le dichiarazioni presentate dai soggetti che svolgono attività di recupero e trattamento dei rifiuti e i Comuni. Non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.

Rimangono immutati rispetto al 2018:

  1. Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni.
  2. Soggetti obbligati alla presentazione del MUD: sono quelli definiti dall’articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.
  3. Modalità per l’invio delle comunicazioni: in particolare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veicoli fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it; la comunicazione rifiuti semplificata va compilata tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it e trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it.
  4. Diritti di segreteria: sono pari a 10 € per l’invio telematico e 15 € per l’invio via PEC.

SOGGETTI OBBLIGATI

Il D.P.C.M. del 24/12/2018 pubblicato sulla G.U. del 22 febbraio 2019 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni da parte dei soggetti obbligati:

Comunicazione Rifiuti

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)). Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, in base alla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02.

Veicoli Fuori Uso

  • Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Imballaggi

  • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
  • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio

Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione

  • Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

Produttori di AEE

  • Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L’articolo 6 del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” stabilisce che dal 1° gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI): fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, i soggetti individuati dal D.lgs. 152/2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti attraverso la tenuta di registri e formulari e la presentazione del MUD secondo quanto previsto dagli articoli 188, 189, 190 e 193 dello stesso Decreto, con le relative sanzioni. L’articolo 189 c.3 prevede che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) con più di 10 dipendenti, comunicano annualmente alle camere di commercio territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

SCADENZA

Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è il 22 giugno: infatti l’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto”.

DIRITTI

I diritti rimangono immutati:10 euro per l’invio telematico e 15 euro per l’invio via PEC.

PRINCIPALI NOVITÀ

Rifiuti semplificata

I produttori che conferiscono rifiuti a destinatari fuori dal territorio nazionale non possono presentare la Comunicazione rifiuti semplificata e devono presentare la Comunicazione rifiuti.

Rifiuti (per i Gestori)

  •  I soggetti che svolgono attività di recupero o smaltimento su rifiuti CER del capitolo 1912 (rifiuti dal trattamento meccanico del rifiuto) e sui rifiuti CER 190501 (parte di rifiuti urbani e simili non compostata) e 190503 (compost fuori specifica) dovranno specificare se tali rifiuti sono di origine urbana.
  • Il gestore che riceve rifiuti con CER 160601 a 160605, 200133 e 200134 dovrà indicare se la quantità è relativa a pile e accumulatori portatili.
  • Il dichiarante dovrà indicare per i rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista tra recupero di materia, recupero di energia, incenerimento, discarica e altre operazioni di smaltimento.
  • Nel modulo MG è stata aggiornato il riquadro “tipologia impianto” con la modifica di alcune descrizioni e l’inserimento di altre.
  • Le istruzioni specificano che se il dichiarante svolge, sul medesimo rifiuto, sia attività di recupero o smaltimento sia attività di solo trasporto, dovrà compilare due schede RIF per il medesimo rifiuto, distinguendo le quantità in relazione all’attività svolta sul rifiuto.

Imballaggi – sezione Gestori

  •  I gestori di rifiuti di imballaggio dovranno comunicare, sia nella scheda IMB che nel modulo RT, il rifiuto ricevuto da terzi distinguendo tra “rifiuto ricevuto da superficie pubblica” e “rifiuto ricevuto da superficie privata”. Questa nuova indicazione sostituisce il riferimento al “circuito CONAI “e “circuito extra CONAI”.
  • Vanno distinte la quantità di rifiuto prodotte dal gestore a seguito del trattamento di imballaggi mono-materiale dalla quantità di rifiuto prodotta a seguito del trattamento di imballaggi multimateriale.
  • Nel modulo RT-IMB il dichiarante dovrà specificare, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista.

Imballaggi- sezione Consorzi

  • Nella scheda SBOP il Conai dovrà comunicare, il peso medio di ogni borsa.

RAEE

  • Sono state inserite due nuove categorie PF (pannelli fotovoltaici) e LS (lampade a scarica), oltre alle 10 già esistenti. Per i pannelli fotovoltaici il dichiarante non deve indicare la categoria 4 ma barrare PF, lo stesso per le lampade a scarica per le quali barrerà solo la casella LS.
  • Nel modulo RT-RAEE il dichiarante dovrà specificare, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista.

Veicoli fuori uso

  • Nel modulo RT-VEIC il dichiarante dovrà specificare, relativamente ai rifiuti che riceve dall’estero, la tipologia di trattamento prevista.

Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione

È stata modificata la scheda con l’inserimento di una serie di codici:

  • nel riquadro “Raccolta non differenziata”:
  • nel riquadro della “Raccolta differenziata”:
  • nel riquadro della “Raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”:

Nel riquadro “Compostaggio” sono stati aggiunti due campi denominati rispettivamente “Rifiuti avviati a compostaggio di comunità” e relativa quantità e “Rifiuti avviati a impianti di compostaggio autorizzati ex art. 214 comma7-bis” e relativa quantità.

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